Art. 1.

      1. Al secondo e al quinto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «ovvero inabili» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero persone in situazione di gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».